Modulistica Stato Civile
RICHIESTA COPIA INTEGRALE - ESTRATTO PER RIASSUNTO - ESTRATTO PLURILINGUE
Norme di riferimento:
Artt. 106 e 107 DPR 3 novembre 2000 n.396
Art. 106(Estratti per riassunto) 1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto e' formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
Art. 107 (Estratti per copia integrale)
1.Gli estratti degli atti di stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
- L’estratto per copia integrale deve contenere:
- la trascrizione esatta dell’atto come trovasi negli archivi di cui all’articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
- le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale;
- l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale”.
AVVERTENZE
Con D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018, sono state approvate nuove disposizioni, per adeguare alla sopravvenuta normativa comunitaria le prescrizioni di cui al D.Lgs. 193/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Attualmente, rimangono in vigore gli artt. 106 e 107 del DPR 396/2000, nonché gli artt. 449 e segg. del Codice Civile, ma è stato abrogato l’art. 177 del D.Lgs. 196/2003 che, al comma 3, consentiva indistintamente il rilascio di estratti di atti di Stato Civile “decorsi 70 anni dalla formazione dell’atto”. Quindi vige l’art. 107, 1° comma del DPR 396/2000 “Estratti per copia integrale”, dispone: “1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge” (come ad. es. nel caso delle adozioni).
Il rilascio di estratti per copia integrale e gli estratti per riassunto con paternità e maternità è possibile solo a favore di coloro che, mediante istanza motivata, comprovino di essere titolari di un interesse personale e concreto a disporre di quegli atti, al fine di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990. Non vengono pertanto rilasciati estratti per riassunto con paternità e maternità o estratti per copia integrale per ricostruzione albero genealogico o ricerche storiche.